Indice dei contenuti
- Primo vincolo della cessione del quinto: contratto di lavoro e analisi della categoria professionale
- Il congelamento del Trattamento di Fine Rapporto
- Un'altra problematica: il TFR congelato dopo la cessione
- TFR e cessione del quinto: quanto inficia l’accesso al credito?
Il prestito con cessione del quinto costituisce una risorsa se si ha un contratto di lavoro stabile e si necessità di capitale in tempi rapidi. Questo prestito consente infatti di ottenere credito anche per chi ha un contratto di lavoro anche atipico. E’ una formula accessibile anche per i protestati o chi ha uno storico creditizio problematico, qualora il loro attuale profilo lavorativo offra garanzie. Se è vero che la cessione del quinto è il tipologia di prestito più diffusa ed accessibile, è altrettanto vero che vi sono non pochi vincoli. E che le valutazioni vanno stilate caso per caso.
Primo vincolo della cessione del quinto: contratto di lavoro e analisi della categoria professionale
Innanzitutto essere assunti con un contratto a tempo indeterminato rappresenta il primo, forte, discrimine. Ma non solo. Vi sono casi in cui il lavoratore è sì assunto a tempo indeterminato, ma la tipologia di impiego non è considerata stabile dall’istituto di credito.
E’ il caso dei dipendenti di cooperative, dei collaboratori domestici e delle badanti.
Nel caso delle colf vi sono, agli occhi di chi eroga il credito, tangibili motivi per presupporre che il datore di lavoro (l’assistito) non abbia lunga speranza di vita. Dunque anche le possibilità di credito a lungo termine possono sfumare. Bisogna valutare inoltre profili aziendali e merceologici particolari, quali s.a.s., società artigiani, piccole aziende, cooperative a capitale ridotto. Queste, seppur avviate, non sono viste di buon occhio dagli enti che erogano credito.
Il congelamento del Trattamento di Fine Rapporto
In alcuni casi il TFR rimane in garanzia, per l’intera la durata del contratto di cessione del quinto. Questa speciale disposizione serve a cautelare ambo le parti. In primo luogo alla finanziaria che ha elargito il prestito. In seconda battuta al cliente, nel caso di un eventuale licenziamento. In questa ipotesi il dipendente, altrimenti insolvente, con il TFR fornisce un fondo aggredibile. Al tempo stesso la finanziaria non corre il rischio di veder sfumare la somma concessa.
Il TFR vincolato al creditore non deve essere interpretato come una forma di aggressione al credito da parte degli enti eroganti. Si tratta invece di una mutua garanzia. Grazie a questa il lavoratore viene tutelato, qualora sia licenziato per giusta causa. In tale situazione, infatti, egli dovrà comunque onorare i sospesi che ha con la banca. La rata può essere rinegoziata solo qualora egli venga messo in cassa integrazione. In secondo luogo, il finanziatore può rivalersi in caso di mancanza di credito da parte di un lavoratore disoccupato, senza che questo si trovi in ulteriori difficoltà, non potendo più onorare le rate.
Il congelamento del Tfr decade al momento dell’estinzione del debito.
La tabella di seguito riportata illustra le casistiche legate al vincolo del TFR:
Caso di congelamento del TFR | Dati relativi |
---|---|
TFR congelato come garanzia durante una cessione | Il lavoratore ha facoltà di chiedere un anticipo sul medesimo. Questo una volta stimato il debito residuo. |
TFR congelato a debito estinto | Può accadere, se non è stata comunicata l’estinzione del debito. In questo caso interviene un arbitro finanziario. |
Un’altra problematica: il TFR congelato dopo la cessione
A volte il lavoratore desidera chiedere al datore di lavoro un anticipo sul proprio TFR. Può accadere che l’accesso al TFR non sia possibile, perché vincolato ad una vecchia cessione.
Il datore di lavoro o il fondo pensionistico possono rifiutare l’acconto, per via del preesistente vincolo. È il caso di un ammontare elevato di TFR ed un debito residuo modesto. Quest’ultimo è la somma delle rate da saldare.
Facciamo un esempio. Mario lavora da 20 anni in un’azienda e ha maturato un TFR di 35,000 euro. Percepisce una busta paga di 1000 euro netti, da cui ne vengono trattenuti 200 per una cessione del quinto. Gli mancano da versare 60 rate; il suo debito residuo è di 12.000 euro. Se Mario dovesse chiedere un anticipo sul TFR potrebbe trovare opposizioni da parte dell’azienda. In questo caso Mario potrà appellarsi alla figura dell’arbitro finanziario. Questi ha facoltà di stabilire che il vincolo che ecceda il debito residuo dichiarato vessatorio e quindi nullo. Mario potrà quindi ottenere un acconto sulla parte eccedente del TFR.
TFR e cessione del quinto: quanto inficia l’accesso al credito?
Il TFR è il pilastro nelle procedure di cessione del quinto. Esso determina infatti il tasso massimo del prestito che si può chiedere. Poiché il trattamento di fine rapporto funge da garanzia nella cessione del quinto, più alto è l’importo, più la finanziaria fornisce liquidità.
Può accadere che il TFR rimanga congelato, anche se il prestito è ormai estinto. Com’è possibile? Può succedere che nessuno comunichi ai gestori del fondo che il debito è stato ormai chiuso. È una situazione che, purtroppo, si verifica abbastanza spesso. In mancanza di una comunicazione il fondo è obbligato a tenere vincolate le somme. Il fondo in tal caso non può erogare alcun anticipo al lavoratore. In questo caso la soluzione è una sola. Il cliente deve inviare al fondo copia della lettera liberatoria che la banca gli ha rilasciato al termine del prestito.
Un altro aspetto: le polizze assicurative
Nel momento in cui ci viene concessa una cessione siamo chiamati a sottoscrivere una o più polizze. Queste servono alla banca per cautelarsi, nel caso in cui il titolare del prestito premuoia. Nel caso di inadempienza per morte del contraente, l’assicurazione interverrà a garantire la finanziaria, onorando così il debito.