Cessione del quinto e cambio lavoro: casistiche e informazioni da sapere

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Il prestito con cessione del quinto è una forma di finanziamento molto utile quando in famiglia emergono alcune difficoltà economiche o spese urgenti ed impreviste da affrontare. A chi non è mai capitato di vivere un periodo più complesso da un punto di vista finanziario? Andare in panico e disperarsi non sono i rimedi giusti soprattutto quando a portata di mano ci possono essere soluzioni vantaggiose come quella della cessione del quinto. Si tratta di un prestito con tasso fisso che spesso viene richiesto per l’acquisto di un’automobile, per ristrutturare casa o per saldare alcune spese consistenti.

Questa forma di finanziamento non prevede che il beneficiario fornisca giustificazioni per ricevere il prestito. Il capitale può essere speso per diverse esigenze e non è necessario motivare tali spese. Inoltre si tratta di un prestito garantito perché è l’azienda che si occupa di restituire il denaro, trattenendo la rata mensile direttamente sulla busta paga. Che significa? Le rate del rimborso del prestito, fisse e leggere, vengono pagate mediante la retribuzione mensile che viene percepita ogni mese dal lavoratore. Inoltre l’importo della rata non supera mai il quinto (20%) dello stipendio o della pensione. Il finanziamento può avere una durata fino a 10 anni.

Ecco perché sia il beneficiario del prestito che il suo datore di lavoro sono legati da un rapporto di interdipendenza. Ma cosa succede se il lavoratore cambia impiego? Cosa accade in caso di dimissioni o licenziamento? Per saperne di più, continuate a leggere questo articolo in modo da ricevere tutte le informazioni e le risposte ai vostri dubbi.

Cessione del quinto e cambio di lavoro

Se capita che il dipendente, beneficiario di un prestito con cessione del quinto, cambia lavoro, bisogna valutare diversi aspetti. Se con la somma che è stata trattenuta non è possibile saldare il debito restante del prestito, allora si va incontro ad una situazione di insolvenza. Questo avviene quando il soggetto non ha trovato una nuova occupazione.

Il lavoratore viene segnalato come cattivo pagatore nei sistemi di informazione creditizia. Un “marchio” che può pregiudicare il soggetto in caso di nuove richieste di credito.

I prestiti con cessione del quinto presentano però delle assicurazioni sulla vita. Nel caso in cui si registri un’insolvenza per cambio di lavoro, la compagnia di assicurazioni salderà il debito con la banca o la società finanziaria erogatrice del capitale ma potrà poi rivalersi sul dipendente.

In alcuni casi ci può essere pure un passaggio diretto. Tale circostanza avviene ad esempio quando si lavora per una struttura che stipula contratti di appalto. Nel momento in cui varia soltanto la società appaltatrice ma si mantiene lo stesso impiego bisogna soltanto comunicare alla finanziaria questo cambiamento. Risulta l’unico obbligo in quanto la banca o la società finanziaria dovranno poi far sapere al nuovo datore di lavoro del beneficiario del capitale che è in corso una cessione del quinto.

Cosa succede in caso di licenziamento

Quando un soggetto firma un contratto di cessione del quinto, viene fornita un’autorizzazione che vincola il trattamento di fine rapporto (Tfr) a favore della banca o della finanziaria che eroga il capitale. Il Tfr viene svincolato solo al termine del contratto. Inoltre il soggetto che richiede il prestito sottoscrive anche delle polizze assicurative che possano fungere da garanzia in caso di insolvenza del beneficiario del prestito. Queste assicurazioni, però, sono importanti anche se il dipendente viene licenziato in quanto andranno a tutelarlo.

Se un lavoratore con contratto di cessione del quinto viene licenziato può estinguere parte o tutto il debito mediante il Tfr che è stato accantonato in azienda.

Sono due le circostanze che si possono registrare in caso di licenziamento di un dipendente che ha in corso un contratto di cessione del quinto. Se il debito restante del prestito è maggiore rispetto al trattamento di fine rapporto che è stato accantonato, allora il soggetto sarà debitore nei confronti della banca o della finanziaria e dovrà estinguere tale somma con un bonifico. Stesso “copione” se è stata l’assicurazione ad estinguere ciò che resta del debito.

Se invece il debito residuo della cessione del quinto risulta inferiore rispetto al trattamento di fine rapporto accantonato, allora la compagnia assicurativa provvederà a pignorare una parte dello stipendio o della pensione come forma di rimborso del debito.

In questo caso il soggetto non risulterà più avere debiti nei confronti dell’istituto bancario o della società finanziaria ma nei confronti della compagnia assicurativa.

Le garanzie per il datore di lavoro

C’è da chiedersi allora quali siano le garanzie che possano tutelare i datori di lavoro nel caso di licenziamenti o dimissioni di lavoratori che hanno in corso una cessione del quinto. Queste forme di finanziamento sono infatti legate all’attività lavorativa in quanto il rimborso avviene proprio mediante trattenuta sulla busta paga. Ecco perché vengono sottoscritte, all’atto della stipula del contratto, delle assicurazioni che consentono di poter recuperare il denaro da restituire alla banca anche nel caso in cui ci siano dimissioni o licenziamento del lavoratore.

Quando si parla di lavoro c’è sempre sempre un velo di incertezza. L’azienda può fallire o anche un dipendente può decidere di andar via. In caso di contratto con cessione del quinto l’assicurazione sulla vita serve allora proprio a tutelare il datore di lavoro nel caso in cui si possano verificare tali situazioni. Mediante questa polizza, pure se si registrano simili interruzioni, l’azienda può saldare il debito.

Molti finanziamenti con cessione del quinto presentano come garanzia quella che riguarda l’importo del trattamento di fine rapporto: questa assicurazione sul prestito assicura l’estinzione completa del debito in caso di possibile licenziamento del lavoratore. Se un lavoratore è stato licenziato ed ha smesso di pagare le rate del finanziamento dovrà comunque saldare il debito che è stato contratto con la compagnia assicurativa che intanto si è fatta carico di pagare quello che resta del finanziamento. Questa forma di polizza assicurativa, che pure risulta molto gettonata quando si sottoscrive questa forma di prestito, prende nome di “perdita di lavoro”.

Vediamo ancora cosa succede invece quando il lavoratore è costretto a dover allontanarsi dal posto di lavoro. All’origine di tale circostanza ci possono essere il licenziamento o le dimissioni dell’impiegato perché magari l’azienda è fallita o altre simili situazioni. In questo caso sarà comunque compito del datore di lavoro trattenere la somma maturata dal dipendente e coprire il debito versando l’importo alla banca o all’istituto finanziario. Quando invece il dipendente viene allontanato dalla sua azienda perché vi è in corso un licenziamento per giusta causa, la situazione cambia. La compagnia assicuratrice potrebbe, infatti, anche arrivare a rifiutare di pagare il debito alla banca. Una bella gatta da pelare, vero? In questo caso, infatti, si va incontro ad una situazione di passività.

Le casistiche

In conclusione, allora, se un soggetto lavoratore, nonché beneficiario del finanziamento con cessione del quinto, viene licenziato perché l’azienda è fallita, allora il rimborso sarà risarcito dalla compagnia assicurativa. La stessa circostanza si verifica se invece il lavoratore viene licenziato magari per cattiva condotta.

Andiamo insieme, però, ad analizzare alcuni casi più rari che comunque si possono registrare. E’ meglio, infatti, essere preparati ed avere tutte le informazioni necessarie quando si sottoscrive un contratto con cessione del quinto.

Non sarà la compagnia assicurativa a risarcire il debito residuo in altre situazioni diverse da quelle elencate in precedenza. Vediamole insieme:

  • quando il dipendente debitore ha ricevuto segnalazioni presso le centrali rischi finanziari, come le banche dati o i sistemi di informazioni creditizie;
  • quando il lavoratore segnalato come cattivo pagatore avrà maggiori difficoltà nel trovare accesso ad altri sistemi di credito;
  • quando la compagnia assicurativa, anche se ha incassato il premio, può rivalersi sul soggetto debitore per il risarcimento che ha versato in precedenza;
  • quando il lavoratore ha trovato un nuovo lavoro e deve risarcire la compagnia assicurativa per il premio che ha pagato in precedenza al suo posto.

Il discorso cambia quando il licenziamento avviene per giusta causa. In questi casi, infatti, la compagnia assicurativa può anche decidere di rifiutarsi di sostenere il pagamento del debito all’istituto bancario o di credito. Come sottolineato in precedenza il credito verrà messo allora in sofferenza e si parlerà in questo caso di passività. Quando il lavoratore, invece, trova una nuova occupazione, dovrà inviare una raccomandata A/R alla finanziaria o alla banca che ha erogato il finanziamento per informare della nuova assunzione.

La raccomandata può essere considerata anche come strumento finalizzato a richiedere che il debito residuo del finanziamento possa essere trattenuto dal nuovo stipendio.

Insieme alla raccomandata bisogna spedire pure i documenti di licenziamento e tutte le carte che attestano la nuova assunzione del soggetto beneficiario del finanziamento.