Indice dei contenuti
- Pignoramento e cessione del quinto della pensione: soglie, modalità e criteri del 2018.
- Il creditore può aggredire la pensione del debitore
- Il pignoramento verso profili terzi: enti e datori di lavoro
- Pignoramento della pensione: il criterio per stimare le soglie minime
- Cessione di quinto della pensione: gli importi non pignorabili
- Quando sul reddito del debitore grava già un pignoramento
- Come tracciare il reddito del debitore
- Rintracciare l'occupazione del debitore: quali procedure vengono messe in atto?
- Procedure di pignoramento: quali tutele per il debitore?
Pignoramento e cessione del quinto della pensione: soglie, modalità e criteri del 2018.
Anche la pensione, esattamente come lo stipendio, costituisce un reddito pignorabile da privati o da enti creditori.
Tuttavia il pignoramento degli emolumenti previdenziali deve osservare precise soglie: al titolare del reddito bisogna infatti assicurare un minimo col quale sostentarsi. A quanto può ammontare la percentuale pignorabile? E come calcolarla? Vediamo i criteri.
Il creditore può aggredire la pensione del debitore
Secondo l’articolo 543 del Codice di Procedura Civile, anche se il debitore non ha ancora maturato i contributi per andare in pensione, il creditore ha la facoltà di aggredire il suo accantonamento.
Questa procedura contempla l’espropriazione forzata di beni di cui il debitore è “virtualmente“ in possesso. Questo nel caso in cui il debitore, in quanto lavorante, ha diritto ad un futuro trattamento di fine rapporto.
In questo modo il creditore ha la piena facoltà di soddisfare il sospeso rivalendosi sulle forme previdenziali non ancora maturate dal debitore.
Entra dunque in causa la figura di un terzo soggetto, detto “terzo pignorato“.
Il pignoramento verso profili terzi: enti e datori di lavoro
Questa modalità di pignoramento veicola il debito su terzi, indirizzandolo verso quelle persone o enti verso cui il debitore stesso vanta egli stesso dei crediti.
Mediante questa procedura, il creditore può rientrare della somma dialogando con l’ente pensionistico che eroga la pensione al debitore, o ancora il suo datore di lavoro, il quale ha accantonato per lui i contributi.
Pignoramento della pensione: il criterio per stimare le soglie minime
L’esecuzione forzata del debito con questa formula può essere inoltrata da qualsiasi creditore (privati, ma anche banche o l’Agenzia delle Entrate) ma deve essere disposta da un giudice.
In tal caso il pignoramento della pensione può verificarsi aggredendo la pensione del debitore presso l’ente erogatore (l’INPS), prima che l’importo venga disposto, oppure ad avvenuto accredito sul conto corrente.
Cessione di quinto della pensione: gli importi non pignorabili
Nell’ottica di garantire al soggetto pignorato un reddito minimo con cui sostentarsi dignitosamente, ogni trattamento previdenziale è composto di una parte minima non pignorabile ed una aggredibile (pignorabile).
Tale soglia viene stimata raddoppiando l’importo dell’assegno sociale e stimando la differenza con la sua pensione. Prendiamo una pensione di anzianità di 1.500€.
- l’importo dell’assegno sociale per l’anno corrente è di 453 euro; ciò significa che il minimo vitale è di 679,50€.
- scorporando questo dato ne risulta che la parte pignorabile è pari a 820,50 euro;
- ogni mese verranno defalcati quindi 164 euro (ovvero 1/5 di 820,50).
Tuttavia, qualora il pignoramento riguardi pensioni già accreditate prima della procedura di riscossione forzata, il tetto pignorabile alza fino a tre volte l’importo dell’assegno sociale.
Quando sul reddito del debitore grava già un pignoramento
Può accadere che ad una stessa persona vengano attribuite più posizioni debitorie. Come si procede dunque?
In tali casi il Giudice imporrà l’assegnazione delle somme “in accodo”: ogni sospeso debitorio verrà estinto solo dopo che il precedente sarà saldato.
Attenzione: se i pignoramenti notificati successivamente hanno cause differenti, è invece prevista una deroga alla soglia del quinto. Il Giudice può, infatti, decidere d alzare il tetto, a condizione che sia assicurato al debitore un mensile non inferiore a metà del proprio percepito.
Questo non vale nel caso di:
- debiti nei confronti di un parente o un/a ex coniuge;
- tributi, tasse o sanzioni a beneficio dello Stato.
Come tracciare il reddito del debitore
Una volta inoltrata la notifica del pignoramento al datore di lavoro e al debitore stesso, il datore di lavoro comunica al creditore se il dipendente è a credito di taluni importi.
Successivamente, sia il debitore che il terzo pignorato dovranno comparire davanti ad un Tribunale civile.
In tale circostanza il Giudice dovrà acclarare se il cosiddetto terzo pignorato (il datore di lavoro oppure l’ente pensionistico) abbia attestato l’esistenza di crediti pignorabili. In caso affermativo, si potrà procede con la procedura di pignoramento.
Da questo momento, il datore di lavoro (o l’ente pensionistico) sarà obbligato a defalcare 1/5 dello stipendio dalla pensione o dalla busta paga e versarlo al creditore fino alla piena estinzione del debito.
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il dipendente sia creditore del solo TFR.
Rintracciare l’occupazione del debitore: quali procedure vengono messe in atto?
La procedura di rintraccio del posto di lavoro è uno strumento fondamentale per la figura del creditore, il quale può ottenere informazioni sull’occupazione lavorativa del debitore.
In questo modo egli può verificare che il debitore percepisca una busta paga o sia titolare di una pensione.
Questo servizio fornisce:denominazione, sede legale e contatti del datore di lavoro, tipologia di contratto, qualifica professionale, inquadramento aziendale e reddito mensile del debitore.
Verificando la redditualità del debitore il creditore avrà dunque gli strumenti per accertare la capacità reddituale del debitore e procedere poi all’aggressione dello stipendio o della pensione.
Procedure di pignoramento: quali tutele per il debitore?
L’articolo 545 del Codice di Procedura Civile impone un tetto al pignoramento della pensione. Questo è dato dalla misura massima mensile dell’assegno sociale, incrementato della metà.
Per l’anno 2018 tale importo è pari alla somma di 679,50 euro, ovvero 453 euro (importo dell’assegno sociale) + 50%. Il pignoramento della pensione può gravare, quindi, solo sulla parte eccedente tale ammontare.
Qualora l’importo mensile della pensione del debitore sia, ad esempio, di 1150,00 euro, il pignoramento potrà riguardare solo 1/5 della differenza tra 1150,00 ed euro 679,50, cioè 84 euro.
Per quanto concerne invece il pignoramento dello stipendio, i lavoratori possono contare sulla limitazione del quinto dell’importo, a prescindere dall’importo. Ciò significa che le soglie minime garantite sono, a differenza della pensione, diversamente stimate.
In questo caso è bene precisare che si tratta dell’importo al netto di trattenute di legge che il debitore percepisce.