Cessione del quinto in caso di morte: cosa succede in caso di decesso? Guida

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La cessione del quinto è il prestito più praticato nel panorama creditizio odierno, grazie alle modalità di restituzione considerate maggiormente affidabili e sicure. Di conseguenza sono moltissimi i richiedenti che ogni anno propendono per questa soluzione. Cosa succede però in caso di morte del richiedente? Si tratta di uno scenario triste che speriamo sempre che non si verifichi ma essendo un’ipotesi purtroppo reale, in questo articolo risponderemo a questa domanda.

Quando viene sottoscritto un prestito con cessione del quinto, per legge viene obbligatoriamente stipulata anche un’assicurazione sulla vita e sul rischio di perdere l’occupazione. Questo strumento serve per tutelare il creditore della cessione del quinto in caso di decesso o di perdita del lavoro. Il costo della polizza assicurativa viene pagato dal richiedente del prestito e applicato al finanziamento. Se la perdita del lavoro prevede l’entrata in gioco del Tfr, la perdita della vita segue logiche diverse. L’assicurazione tutela da sia gli eredi del defunto e anche l’istituto di credito che ha concesso il finanziamento. Vediamo con quali modalità avviene tutto ciò.

Notifica del decesso e ruolo degli eredi

In caso di decesso del contribuente, gli eredi notificherebbero alla banca o all’istituto di credito l’avvenuta morte del debitore. In questo caso sarebbe poi l’istituto di credito a rivolgersi all’assicurazione. Entrerebbe così in campo la polizza il cui costo sarebbe stato fino a quel momento sostenuto dal debitore con un importo che dipende dal tipo di azienda in cui lavorava e dall’età del richiedente.

Almeno in questo caso quindi gli eredi risulterebbero tutelati. La polizza che il contraente sottoscrive al momento della concessione del prestito con cessione del quinto serve a rimborsare la banca che ha erogato il prestito e comporta l’estinzione del finanziamento per decesso del debitore. In caso di decesso anticipato alla conclusione della polizza quindi il prestito sarà estinto.

Per gli eredi non vi sono ripercussioni dirette, nel senso che il prestito risulterà estinto e loro non saranno tenuti al pagamento di nessuna rata. A differenza di quanto previsto in caso di perdita del lavoro, non vi sono ripercussioni sul Tfr accumulato dal debitore. Si tratta però di un caso molto triste che si spera non si verifichi.

Alcune possibili eccezioni

Purtroppo questa è una regola generale ma esistono alcuni casi limite. Vi sono infatti comunque alcune eccezioni o limitazioni all’operato della polizza assicurativa riguardo al rischio morte. Solitamente infatti questa non prevede la possibilità di coprire la morte del debitore, e quindi l’estinzione del debito, in uno dei seguenti casi:

  • se la morte avviene per suicidio del soggetto assicurato che sia avvenuto nei primi 24 mesi dalla data in cui è stata stipulata;
  • in presenza di gravi malattie o tumori in stato avanzato, già presenti al momento della richiesta ma non dichiarati dal debitore;
  • nell’ipotesi remota in cui il debitore abbia perso la vita in un episodio doloso di cui ne risulti il responsabile o se ne sia reso partecipe;

Si tratta di ipotesi rare, comunque molto dolorose per gli eredi che sono da trattare con molta delicatezza. Nessun erede vorrebbe mai ritrovarsi in una situazione simile, tuttavia le assicurazioni verificano e accertano i motivi della morte di un debitore, prima di provvedere al pagamento del premio e alla relativa estinzione del debito. Se si verificasse una delle suddette ipotesi si verrebbe a creare una situazione controversa, in quanto la finanziaria potrebbe rivalersi sugli eredi.

Tirando le somme

In conclusione possiamo quindi affermare che in caso di morte del debitore la polizza assicurativa estinguerà il debito. Questo non causerà ripercussioni sugli eredi, in quanto il debito contratto al momento del prestito con cessione del quinto risulterebbe estinto. Il discorso potrebbe, purtroppo cambiare, se la morte del debitore rientrasse all’interno di una delle tre casistiche viste in precedenza.

In questo caso il debito ricadrebbe sugli eredi, a meno che questi non rinunciassero all’eredità. Questa casistica rientra però in altri ambiti non collegati alla cessione del quinto e alle ripercussioni dirette della morte del contraente. Quindi in conclusione nella stragrande maggioranza dei casi, per fortuna, il debito contratto con il prestito con cessione del quinto viene estinto dalla polizza assicurativa.

Si tratta dell’unico caso in cui la polizza entra in funzione senza prima ricorrere ad altri strumenti di cancellazione del debito. Questo ci ricorda l’importanza di valutare bene il costo e la copertura di una polizza assicurativa, prima di sottoscrivere una cessione del quinto. Tutte le polizze coprono il rischio vita ma possono differire, anche molto, in termini di costo di questa copertura. Questa copertura non dipende quindi dal suo costo e resta sempre ragionevole ricercare un risparmio anche in questo ambito. Ciò comporterebbe così una più facile restituzione delle rate mensili, senza intaccare ciò che succederebbe in caso di morte del debitore. E’ quindi sempre consigliato richiedere più preventivi al momento della sottoscrizione del prestito, per individuare le condizioni di finanziamento migliori.

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Davide Bagnoli è un giornalista iscritto all'albo dell'Emilia Romagna. Nella sua carriera si è occupato di tematiche tra loro molto diverse ma ha sempre cercato di farlo con passione e con il sorriso sulle labbra. Quando possibile cerca di trasmettere il suo sorriso anche ai lettori, ama molto scrivere e questo lo ha portato a pubblicare due libri. Ha alle spalle vari anni di esperienza come articolista e redattore di guide nel settore economico.