Cessione del quinto e rimborso: tutto quello che c’è da sapere, guida completa sui rimborsi

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La cessione del quinto è una tipologia di prestito molto diffusa, erogata solitamente ai lavoratori dipendenti o ai pensionati. Questa forma di credito prevede una rata di rimborso fissata nella misura di un quinto dello stipendio o dell’assegno pensionistico. A regolare questa modalità di credito vi è il DPR 180 del 1950 che sancisce la possibilità che il datore di lavoro trattenga al lavoratore un quinto dello stipendio, direttamente già nella busta paga. Si tratta quindi di un prestito che ha notevoli comodità ma ci sono degli importanti aspetti che troppo spesso vengono sottovalutati.

Cos’è il rimborso nel caso della cessione del quinto?

Forse avrete sentito parlare di rimborso nella cessione del quinto, un aspetto importante da valutare. Si tratta infatti di un diritto che potreste aver maturato e che è opportuno sfruttare. Molto spesso si viene a creare la necessità di rinnovare la propria cessione del quinto. Ovvero di rinegoziare il prestito estinguendolo, per averne uno nuovo così da poter avere nuova liquidità disponibile.

Questa operazione prevede che venga richiesto all’istituto di credito erogatore un conteggio estintivo. In questo documento troverete riportate tutte le voci che devono ancora essere saldate, come ad esempio: capitale residuo, interessi non goduti, quote ancora insolute, eventuale penale di estinzione anticipata e netto utili al saldo del prestito.

Meno frequente è però trovare in questo documento eventuali spese sostenute che devono essere detratte. Per questo motivo è necessario essere a conoscenza della loro esistenza, al fine di poterle richiedere. Queste spese includono: commissioni finanziarie, accessorie e premi assicurativi. Queste commissioni devono essere risarcite al cliente, nella misura della percentuale non goduta.

Quando è possibile richiedere il rimborso

Solo per fare un esempio quindi, in un prestito con cessione del quinto che prevede 140 rate mensili per l’estinzione, se si decide di rinnovarlo rinegoziandolo al 70 mese si avrà diritto al rimborso del 50% di queste commissioni.

Per poter richiedere il rimborso è necessario soddisfare questi due requisiti essenziali:

  • Deve essere saldato almeno il 40% del credito iniziale;
  • Nel caso in cui il contratto iniziale fosse di durata uguale o inferiore a 60 mesi, il nuovo prestito dovrebbe avere necessariamente una durata di rimborso di almeno 120 mesi.

Al fine di operare una buona scelta occorre anche essere a conoscenza del fatto che la penale non può superare l’1% del capitale residuo. Vediamo come è possibile richiedere il rimborso.

Come richiedere il rimborso

Per poter richiedere il rimborso è necessario presentare un’apposita domanda alla banca o all’istituto creditizio. Questa domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante una lettere che specifica questa richiesta. Prima di procedere in questo modo sarebbe meglio, se possibile, conteggiare in modo autonomo l’entità del rimborso. Questo permetterebbe di avere poi un riscontro sulla cifra comunicata dall’ente creditore ed eventualmente chiedere un riconteggio.

Molto importante sarà anche conservare la ricevuta di invio della richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Solitamente dopo aver svolto questo passaggio il cliente riceverà una risposta dall’istituto di credito. La risposta può generalmente contenere uno di questi quattro scenari:

  • l’istituto di credito comunica al debitore che nessun rimborso gli è dovuto;
  • l’istituto consiglia di rivolgersi al consulente che ha seguito l’iter burocratico in fase di richiesta del prestito;
  • il creditore propone il rimborso delle sole commissioni accessorie;
  • il rimborso viene accettato e regolarmente corrisposto.

Vediamo allora come può muoversi in questi casi il cliente.

Come ottenere il rimborso nel caso venisse inizialmente negato

Come abbiamo visto il rimborso potrebbe venire inizialmente negato. Nei primi tre dei suddetti casi sarebbe infatti possibile per il cliente rivolgersi all’arbitrato bancario presentando un ricorso. Sarà sufficiente compilare un modulo facilmente rintracciabile online, compilarlo seguendo le istruzioni e pagare la cifra necessaria fissata in 20 euro.

Nel ricorso presentato all’arbitrato dovrà essere presentata copia della richiesta presentata alla banca, la risposta ricevuta dall’Istituto, copia del documento di identità e la copia del pagamento effettuato all’arbitrato. Nella stragrande maggioranza dei casi l’arbitrato bancario accoglie il ricorso del cliente e intima all’istituto di credito il pagamento dell’intero rimborso dovuto.

Rimborso della cessione del quinto: un’opportunità da sfruttare

Tirando le somme il rimborso di alcuni termini pagati anticipatamente nel prestito con cessione del quinto è un’opportunità molto importante da sfruttare. La sua richiesta può risultare leggermente impegnativa o farraginosa ma gli importi spesso giustificano lo sforzo necessario.

Spesso rivolgersi all’arbitrato assicura il buon esito della pratica, mentre in altri casi la cosa si risolve ancor prima con la semplice richiesta. Tuttavia se si arriva al termine della scadenza delle rate di restituzione, non si ha diritto a nessun rimborso ma in caso di una rinegoziazione sarebbe invece indicato e consigliabile procedere in questo modo.

Infine vi sono stati rari casi in cui si sono fatti registrare dei fallimenti degli istituti erogatori, con le quote che in questo caso vengono rilevate da altri istituti di credito. In questo caso eventuali rimborsi dei premi assicurativi non goduti sono richiedibili al creditore.