Cessione del quinto e dimissioni: cosa succede?

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Cosa succederebbe se un lavoratore che in passato ha richiesto un prestito con cessione del quinto, decidesse di presentare le dimissioni al proprio datore di lavoro. Si tratta di una casistica molto frequente. Avviene infatti molto spesso a causa di un cambiamento di datore di lavoro, a volte per motivi di salute o altre ancora per scelte di vita.

La cessione del quinto è un prestito richiesto con molta frequenza dagli italiani. La sua diffusione è dovuta alla grande comodità di questo speciale credito. La cessione del quinto prevede una rata di rimborso fissata nella misura di un quinto dello stipendio o dell’assegno pensionistico. Questa tipologia di prestito è regolata dal DPR 180 del 1950 che sancisce la possibilità che il datore di lavoro trattenga al lavoratore un quinto dello stipendio, direttamente già nella busta paga. Si tratta quindi di un prestito molto facile da gestire che innesca però alcune ripercussioni nel caso di dimissioni del lavoratore. Vediamo nello specifico cosa prevede questa casistica.

Dimissioni anticipate del lavoratore

Possiamo parlare di dimissioni anticipate di un lavoratore quando un rapporto di lavoro cessa non per scadenza di contratto ma perché il lavoratore rassegna le proprie dimissioni all’azienda per cui lavora. Questo evento comporta una serie di conseguenze per il lavoratore in seguito al prestito con cessione del quinto precedentemente contratto. Niente però che non possa essere serenamente gestito.

E’ importante però In questo caso è molto importante informarsi accuratamente al fine di poterle anche gestire nel migliore dei modi. Questo permetterà al lavoratore di avvalersi di tutte le tutele possibili e previste dalla normativa di riferimento.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, che avesse in corso la restituzione di un prestito con cessione del quinto, decidesse di dare le dimissioni dall’attuale datore di lavoro cosa accadrebbe? In questo caso l’istituto di credito che ha concesso il prestito avrà il diritto di incassare la liquidazione accantonata dal dipendente. Ciò significa che il credito residuo in questo modo verrebbe estinto direttamente con la liquidazione del lavoratore.

Due possibili scenari

Quando il lavoratore presenta le sue dimissioni e l’istituto di credito attinge al Tfr accantonato, e quindi sulla liquidazione, per poter estinguere il prestito, si creano due possibili scenari.

  • Nel caso in cui questo importo non fosse sufficiente a estinguere l’intero debito contratto con il prestito con cessione del quinto: quest’ultimo verrà automaticamente ridotto della cifra pari all’ammontare della liquidazione. La cifra restante sarà invece trasferita sulla nuova busta paga disposta dal nuovo datore di lavoro. Non è possibile, in ogni caso, non intaccare la liquidazione e incassarla totalmente nel caso vi sia un prestito con cessione del quinto in corso.
  • Se invece al contrario l’importo della liquidazione fosse uguale o maggiore a quello del prestito da estinguere, la parte eccedente verrebbe corrisposta regolarmente al lavoratore. Questa è sicuramente l’ipotesi migliore per il lavoratore, anche se non dipende ovviamente dalla sua volontà.

Per rendere maggiormente chiaro questo passaggio possiamo fare due diversi esempi. Ipotizziamo che un lavoratore ha un prestito con cessione del quinto con un debito residuo di ottomila euro e un TFR accantonato di seimila euro. I seimila euro vengono incassati dall’istituto di credito e i restanti duemila euro di debito resterebbero a carico del lavoratore. Nel caso di nuova occupazione verrebbero poi ovviamente trasferiti sulla nuova busta paga.

Nel caso contrario in cui un lavoratore avesse un debito residuo di ottomila euro e un TFR accantonato di diecimila euro, il prestito verrebbe estinto e la parte eccedente di duemila euro verrebbe versata al lavoratore.

Il nodo dell’assicurazione

L’assicurazione rappresenta un nodo cruciale, come sempre nei prestiti con cessione del quinto. Va infatti ricordato che ogni prestito con cessione del quinto ha l’obbligatorietà per legge di disporre di una polizza assicurativa. E’ importante ricordare inoltre che i dipendenti del settore privato dispongono di una garanzia che copre solo il debito al netto del TFR accantonato. Quindi l’assicurazione non può mai coprire la parte già di per sé coperta dalla liquidazione del lavoratore.

Questo significa che quando un lavoratore presenta le sue dimissioni, la finanziaria chiederà all’azienda per cui lavorava di versargli la liquidazione maturata. In questo modo al debitore resterà soltanto la parte del prestito rimanente una volta scalata la liquidazione.

Nel caso in cui però fosse impossibile addebitare da subito l’importo eccedente del prestito su una nuova busta paga, l’istituto di credito chiederà il rimborso all’assicurazione nel caso in cui trascorresse un tempo elevato senza che il debitore sottoscriva un nuovo contratto di lavoro. In questo caso l’assicurazione salderà il debito residuo all’Istituto finanziario. Ovviamente però in questo modo l’assicurazione manterrà il diritto di rivalsa sul debitore.

Tirando le somme

Nel caso in cui il lavoratore dimissionario si rioccupasse con un nuovo datore di lavoro entro un breve periodo di tempo, l’eventuali rate restanti (al netto della liquidazione già detratta) passerebbero sulla nuova busta paga. In una forbice molto ampia di casi invece il lavoratore dovrà “soltanto” rinunciare a parte della sua liquidazione per saldare l’istituto di credito che ha concesso il prestito.

La Banca o l’istituto di credito chiederanno invece il rimborso all’assicurazione solo se vi fosse l’impossibilità di addebitare la rata su una nuova busta paga. Questo però non estinguerebbe il debito ma andrebbe soltanto a trasferirlo all’assicurazione. In questo caso il prestito con cessione del quinto risulterebbe comunque saldato. Il debitore contrarrebbe però immediatamente un debito nei confronti dell’assicurazione. Questa casistica potrebbe comportare un aumento delle spese accessorie, in base a quanto previsto dal contratto della stipula assicurativa.

In conclusione quindi il lavoratore con un prestito con cessione del quinto in corso, che intende rassegnare le proprie dimissioni al datore di lavoro deve assolutamente essere a conoscenza del fatto che questo andrà a incidere sulla sua liquidazione. Questa concorrerà in tutto o in parte all’estinzione del debito. Rappresenta comunque una casistica molto pratica e che non presenta generalmente nessuna criticità. Molto spesso infatti chi agisce in tal maniera ha modo di estinguere l’intero debito attraverso la liquidazione o dispone di un nuovo contratto di lavoro su cui passare il proprio debito restante.

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Davide Bagnoli è un giornalista iscritto all'albo dell'Emilia Romagna. Nella sua carriera si è occupato di tematiche tra loro molto diverse ma ha sempre cercato di farlo con passione e con il sorriso sulle labbra. Quando possibile cerca di trasmettere il suo sorriso anche ai lettori, ama molto scrivere e questo lo ha portato a pubblicare due libri. Ha alle spalle vari anni di esperienza come articolista e redattore di guide nel settore economico.