Cessione del quinto anticipo e trattamento di fine rapporto, liquidazione o tfr: casistiche e guida generale

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In questo articolo ci occuperemo delle tematiche legate alla cessione del quinto, al Tfr e al suo anticipo. Queste sono infatti tematiche molto complesse che possono intrecciarsi e che devono essere opportunamente trattate e conosciute da chi ha in corso un prestito con cessione del quinto. Il prestito con cessione del quinto è il più richiesto sul mercato creditizio e presenta alcune importanti conseguenze che possono ripercuotersi sul Tfr.

La cessione del quinto viene concessa a lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Questi sono soggetti che generalmente possono richiedere anche l’anticipo sul tfr e vedremo se e quando questo può avvenire anche con la cessione del quinto. Quando parliamo di cessione del quinto, facciamo riferimento ad un prestito prevede una rata di rimborso fissata nella misura di un quinto dello stipendio o dell’assegno pensionistico. E’ quindi un prestito molto facile da gestire ma che può avere delle complicazioni in caso in cui un lavoratore dovesse percepire la liquidazione. Cosa accadrebbe infatti in caso di pensionamento anticipato o perdita del lavoro da parte di un debitore che sta ancora pagando le rate di restituzione?

Cessione del quinto e liquidazione

Se un lavoratore che ha contratto un prestito con cessione del quinto dovesse perdere il proprio lavoro, licenziarsi o andare in pensione prima di aver pagato tutte le rate di un prestito con cessione del quinto, questo influirebbe sulla sua liquidazione. La normativa prevede infatti che l’istituto che ha erogato il prestito eserciti un diritto di rivalsa sul TFR accantonato dal lavoratore. Da questa somma verranno quindi scalate in un’unica soluzione tutte le rate che restano ancora da pagare.

Si tratta di una procedura automatica su cui il debitore non può intervenire in alcun modo. Alla concessione del prestito infatti il richiedente accetta tutte le condizioni finanziarie, che prevedono anche questa casistica. Il datore di lavoro invece ha l’obbligo di comunicare l’eventuale licenziamento o pensionamento del dipendente.

Quindi nel caso di licenziamento con cessione del quinto in corso, il lavoratore si vedrebbe congelata la quota del tf necessaria ad estinguere il debito. In questo caso al datore di lavoro non può essere attribuita alcuna responsabilità. A questo punto potranno verificarsi due differenti ipotesi:

  • La somma non è sufficiente a estinguere l’intero debito. In questo caso il debito viene automaticamente ridotto della cifra pari all’ammontare della liquidazione. La cifra restante sarà invece richiesta all’assicurazione. Non è possibile, in ogni caso, non intaccare la liquidazione e trasferire direttamente il debito all’assicurazione.
  • La somma è sufficiente ad estinguere il debito, perché uguale o maggiore a quella del prestito da estinguere. In questo caso la parte eccedente è corrisposta regolarmente al lavoratore.

Pagamento della quota restante di liquidazione

Ovviamente al lavoratore verrebbe comunque corrisposta la quota restante della liquidazione. A titolo di esempio, ipotizziamo che un lavoratore al momento del licenziamento abbia ancora 10mila euro da restituire a seguito di un prestito con cessione del quinto. La sua liquidazione ammonta a 18mila euro. Con la prima parte di 10mila euro verrà estinto il debito e al lavoratore verrebbero corrisposti 8mila euro.

Nel caso contrario in cui il Tfr non fosse sufficiente a coprire l’intera quota da restituire all’istituto di credito, entrerebbe in gioco l’assicurazione. Se fosse quest’ultima a risarcire l’istituto di credito che ha concesso il prestito, il debito non verrebbe annullato ma solo trasferito. Questo significherebbe quindi che l’assicurazione pagherebbe l’istituto di credito, per poi esercitare il suo diritto di rivalsa nei confronti del debitore. In fin dei conti quindi per il debitore cambierebbe solo l’ente a cui versare le rate ma non la sostanza dei fatti. Anzi questo potrebbe facilmente comportare anche il pagamento di alcuni costi di gestione, secondo quanto previsto dal contratto della polizza stipulato al momento della richiesta del prestito.

Per il lavoratore può essere molto “duro” rinunciare alla propria liquidazione o a parte di essa. Tuttavia è sempre auspicabile, ovviamente, che il Tfr sia sufficiente per coprire l’intera cifra da restituire, evitando così che entri in gioco anche l’assicurazione.

E’ possibile richiedere un anticipo sul Tfr?

Prendiamo in considerazione un altro aspetto relativo alla tematica tra Tfr e prestito con cessione del quinto. Un lavoratore che abbia contratto questo prestito e sia in corso di restituzione, può chiedere un anticipo sul Tfr? La risposta è no ma c’è un eccezione.

Dato che il Tfr rappresenta una garanzia nella cessione del quinto, non può essere in questo caso elargito nessun anticipo. Si tratta una misura precauzionale da parte della finanziaria, per tutelare la sua garanzia in caso di inadempimento per qualsiasi ragione, con l’unica esclusione del decesso del dipendente dove sarebbe l’assicurazione ad intervenire. A conferma di ciò basti pensare che all’aumentare del Tfr accantonato, cresce anche la cifra che può essere richiesta con un prestito.

Vi è però una sostanziale eccezione come dicevamo: se il Tfr risulta maggiore rispetto al debito residuo della cessione del quinto. In questo caso potrebbe essere richiesto un anticipo che riguardi la parte accedente del debito residuo in corso. Un alternativa non è proprio ipotizzabile, in quando se un’azienda concedesse un anticipo del Tfr di una misura maggiore a quanto necessario per estinguere il debito sarebbe tenuta ad un risarcimento nei confronti dell’istituto di credito, in caso di mancato pagamento.

Tirando le somme

In conclusione il Tfr rappresenta una salvaguardia e una garanzia per l’istituto che concede il prestito. Di conseguenza potrà essere ritenuto svincolato dal prestito soltanto al termine della sua restituzione. Nel caso in cui il debitore estinguesse completamente il prestito attraverso il Tfr, al lavoratore dovrebbero essere corrisposti gli interessi previsti sulle rate non ancora pagate e il rimborso degli eventuali oneri accessori. Questo rappresenta un piccolo vantaggio da esercitare per il debitore.

In ogni caso però il debitore, in caso di licenziamento, si vedrà costretto a rinunciare alla liquidazione o parte di essa. Si tratta di una misura preventiva che ha carattere di garanzia e che è contenuta nella clausole al momento della sottoscrizione del prestito con cessione del quinto. Se vista nel giusto modo e in modo consapevole, può comunque presentare aspetti positivi. Infatti consente di cancellare in anticipo un debito, andando a risparmiare qualcosa in termini di costo del finanziamento.

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Davide Bagnoli è un giornalista iscritto all'albo dell'Emilia Romagna. Nella sua carriera si è occupato di tematiche tra loro molto diverse ma ha sempre cercato di farlo con passione e con il sorriso sulle labbra. Quando possibile cerca di trasmettere il suo sorriso anche ai lettori, ama molto scrivere e questo lo ha portato a pubblicare due libri. Ha alle spalle vari anni di esperienza come articolista e redattore di guide nel settore economico.