Cessione del quinto perdita lavoro

Il prestito con cessione del quinto è molto probabilmente la forma di finanziamento più diffusa in Italia. Questo è dovuto alla grande comodità e alle garanzie di restituzione di questo tipo di credito. La cessione del quinto solitamente infatti viene concessa a lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o a pensionati. Si tratta di un prestito prevede una rata di rimborso fissata nella misura di un quinto dello stipendio o dell’assegno pensionistico. E’ quindi un prestito molto facile da gestire. Cosa accade però in caso di perdita del lavoro da parte di un debitore che sta ancora pagando le rate di restituzione?

Questa è un ipotesi purtroppo possibile anche di fronte ad un contratto a tempo indeterminato, vista la precarietà del sistema economico odierno. Ogni anno infatti sono molte le aziende nel mondo che chiudono i battenti e dichiarano fallimento. Cosa succede se questi lavoratori hanno un prestito con cessione del quinto in corso?

Il ruolo del Tfr

In questo caso vi sono due fattori molto importanti che entrano in gioco: il tfr e l’assicurazione. In questo caso infatti l’ente che ha erogato il finanziamento eserciterà il diritto di rivalsa sul TFR accantonato dal lavoratore. Da questa somma vengono scalate in un’unica soluzione tutte le rate che restano da pagare al debitore.

Questo avviene in modo automatico perché quando il datore di lavoro notifica alla banca o all’istituto finanziario l’atto di benestare con cui si impegna a trattenere le rate dalla busta paga e a versarle all’ente, si impegna anche a comunicare a quest’ultimo l’eventualità del licenziamento del proprio dipendente. Si tratta quindi di un passaggio stabilito dalla normativa e al datore di lavoro non è attribuibile alcuna responsabilità. Quindi una volta comunicato il licenziamento il lavoratore si vedrà congelare le quote del Tfr necessarie per pagare il debito.

A questo punto potranno verificarsi due ipotesi:

  • La somma non è sufficiente a estinguere l’intero debito. In questo caso il debito viene automaticamente ridotto della cifra pari all’ammontare della liquidazione. La cifra restante sarà invece richiesta all’assicurazione. Non è possibile, in ogni caso, non intaccare la liquidazione e trasferire direttamente il debito all’assicurazione.
  • La somma è sufficiente ad estinguere il debito, perché uguale o maggiore a quella del prestito da estinguere. In questo caso la parte eccedente è corrisposta regolarmente al lavoratore.

Nella seconda ipotesi quindi al lavoratore verrebbe comunque pagata una parte di liquidazione. Facciamo un esempio pratico: ipotizziamo che un lavoratore al momento del licenziamento abbia ancora 12mila euro da restituire. La sua liquidazione ammonta a 15mila euro. Con 12mila euro verrà estinto il debito e al lavoratore verrebbero corrisposti 3mila euro.

Il ruolo dell’assicurazione

L’assicurazione rappresenta un aspetto molto importante di questa vicenda. La normativa prevede che ogni prestito con cessione del quinto disponga di un’assicurazione. Tuttavia, nonostante l’obbligatorietà della polizza, questa entra in gioco solo dopo il Tfr e con modalità “particolari”.

Nel caso in cui entrasse in gioco l’assicurazione e questa fosse chiamata a risarcire l’istituto di credito che ha concesso il prestito, il debito non verrebbe annullato ma solo trasferito. Questo significherebbe quindi che l’assicurazione pagherebbe l’istituto di credito, per poi esercitare il suo diritto di rivalsa nei confronti del debitore. Per quest’ultimo cambierebbe quindi solo l’ente a cui versare le rate ma non la sostanza dei fatti. Anzi questo potrebbe facilmente comportare anche il pagamento di alcuni costi di gestione, secondo quanto previsto dal contratto della polizza.

Quindi riassumendo la Banca o l’istituto di credito chiederebbero il rimborso all’assicurazione solo se vi fosse l’impossibilità di prendere il debito residuo dal Tfr. Questo però non estinguerebbe il debito ma andrebbe soltanto a trasferirlo all’assicurazione.

Tirando le somme

Gli istituti di credito, così come le banche e le assicurazioni sono quindi ampiamente tutelate. Un piccolo vantaggio a favore del debitore però in alcuni casi c’è ed occorre prestarci la dovuta attenzione. Nel caso in cui il debitore estinguesse completamente il prestito attraverso il Tfr, al lavoratore dovrebbero essere corrisposti gli interessi previsti sulle rate non ancora pagate e il rimborso degli eventuali oneri accessori.

Si tratta quindi di un piccolo “gruzzoletto” che almeno in questo caso andrebbe a favore del debitore. Quest’ultimo però in ogni caso si vedrà costretto a rinunciare però alla liquidazione o parte di essa. Nel caso in cui questo importo non fosse sufficiente, il debitore diventerebbe tale nei confronti dell’assicurazione. Se il richiedente riuscisse a trovare un nuovo lavoro, prima di un eventuale saldo dell’assicurazione, potrebbe comunque chiedere di passare le rate di restituzione sulla nuova busta paga.

Diversamente i termini di restituzione verranno invece gestiti dalla compagnia assicurativa. Questo scenario ci ricorda quanto sarebbe importante valutare bene la scelta di un prestito con cessione del quinto e la componente assicurativa. Leggere bene le condizioni in fase di preventivo, può aiutare ad affrontare le eventuali problematiche che potrebbero sorgere. La perdita del lavoro è sempre un’ipotesi molto spiacevole che, come abbiamo visto, presenta delle ripercussioni anche sui prestiti con cessione del quinto.