Cessione del quinto e agenzia delle entrate: tutto quello che occorre sapere

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In questo articolo ci occuperemo di dirimere un nodo piuttosto spinoso, come si intrecciano le logiche tra agenzia delle entrate e prestito con cessione del quinto? La domanda sorge perché il prestito con cessione del quinto, come risaputo, prevede una rata di rimborso che viene decurtata direttamente dalla busta paga. La rata di restituzione viene fissata nella misura di un quinto dello stipendio o dell’assegno pensionistico, al netto di straordinari o premi di produzione. Si tratta di una tipologia di credito regolata dal DPR 180 del 1950, il quale stabilisce la possibilità che il datore di lavoro trattenga al lavoratore un quinto dello stipendio, direttamente nella busta paga.

Questa modalità è però occasionalmente praticata anche dall’agenzia delle entrate, per chi non ha pagato una cartella esattoriale o ha un debito pregresso con lo stato. Per prima cosa occorre ricordare un’altra variante essenziale. Solo per i pensionati la legge stabilisce un “minimo vitale”ovvero una quota del reddito che il fisco non può mai toccare e che serve a garantire il sostentamento minimo. Una soglia sotto la quale non può mai scendere la pensione percepita, mentre questa non esiste per i lavoratori dipendenti.

Cessione del quinto con pignoramento?

L’agenzia delle entrate ha la facoltà di prelevare un debito pregresso dalla busta paga di un lavoratore, nella misura appunto di un quinto dello stipendio. Questo può avvenire anche nel caso in cui il debitore abbia già delle trattenute per aver contratto in precedenza un prestito con cessione del quinto. In questo caso il quinto prelevato dall’Agenzia delle Entrate verrebbe calcolato sull’intero stipendio, come risulta essere prima della trattenuta per il prestito.

In questo caso il lavoratore dipendente che in passato ha contratto un prestito con cessione del quinto si ritroverebbe a pagare ogni mese una doppia rata. La prima servirebbe per restituire la rata derivante dalla cessione del quinto, la seconda invece a ripagare il debito con l’Agenzia delle Entrate. Uno scenario certamente non facile che potrebbe risultare però ancora più complicato in un ulteriore caso.

Che dire infatti se il debitore avesse già un doppio quinto? scenario improbabile ma non impossibile. In questa situazione, il limite di legge sarebbe calcolato sulla differenza tra la metà dello stipendio e la quota già ceduta. Vi sarebbe comunque una quota mensile trattenuta dall’Agenzia delle Entrate. Contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni in passato, la cessione del quinto è un’azione volontaria. Di conseguenza non può mai essere considerata una condizione tale da impedire un pignoramento. La quota del pignoramento verrà inoltre sempre calcolata sull’intero stipendio, al netto delle trattenute.

La cessione del quinto può essere sospesa?

Stando così le cose un debitore potrebbe chiedersi: posso sospendere momentaneamente la restituzione di un prestito con cessione del quinto fino al termine del pignoramento? purtroppo la risposta è negativa anche in questo caso. L’Agenzia delle Entrate può imporre il doppio pagamento.

Il prestito con cessione del quinto non verrebbe bloccato se il debitore venisse sottoposto a pignoramento del quinto. Questo perché la cessione è stata attivata su base volontaria a favore di una finanziaria o di una banca. Quest’ultima ha sempre e comunque la volontà di riottenere il capitale erogato, con i relati interessi.

A titolo di esempio, ipotizziamo quindi che un lavoratore percepisca uno stipendio di 1200 euro- In questo caso la sua busta paga conterrebbe una cessione di 240 euro da erogare al creditore del prestito. Il pignoramento del quinto operato dall’Agenzia delle Entrate sarà calcolato su mille e duecento euro e non sui restanti 960 euro presenti per il lavoratore dopo la cessione del quinto. Al lavoratore resterebbe quindi in questo caso uno stipendio reale di 720 euro.

Cosa succederebbe in caso di nuovo pignoramento?

Che dire però se a un prestito con cessione del quinto in corso di restituzione e a un pignoramento dovesse aggiungersi un nuovo pignoramento? si tratta di uno scenario possibile? La risposta è contenuta nell’art. 68 del D.P.R. n. 180/1950 al comma 2, secondo cui, in tale caso, la quota massima pignorabile è costituita dalla differenza tra la metà dello stipendio al netto di ritenute e la quota ceduta.

Facciamo un esempio che renda comprensibile quanto detto. Ipotizziamo che un dipendente con stipendio netto pari a 1200 euro stipuli una cessione del quinto con rata pari a 240 euro trattenuta direttamente in busta paga. La quota massima pignorabile sarà pari a 360 (1200/2 – 240), ovvero la metà dello stipendio meno la rata della cessione. Tuttavia solitamente in questo caso il debitore può almeno tentare una richiesta che preveda che il secondo pignoramento diventi effettivo solo dopo aver estinto il prestito o il primo pignoramento.

Tirando le somme

In conclusione quindi possiamo affermare che l’Agenzia delle Entrate è generalmente sempre autorizzata a procedere, anche in presenza di un prestito con cessione del quinto. Diventa quindi fondamentale cercare di assumere una condotta tale da evitare simili problemi che comporterebbero anche la presenza di molte e sgradevoli spese accessorie.

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Davide Bagnoli è un giornalista iscritto all'albo dell'Emilia Romagna. Nella sua carriera si è occupato di tematiche tra loro molto diverse ma ha sempre cercato di farlo con passione e con il sorriso sulle labbra. Quando possibile cerca di trasmettere il suo sorriso anche ai lettori, ama molto scrivere e questo lo ha portato a pubblicare due libri. Ha alle spalle vari anni di esperienza come articolista e redattore di guide nel settore economico.